Art. 25 - Esami di qualifica per IT e AI
Le qualifiche di IT e AI si ottengono previo il superamento degli appositi Esami di qualifica (di seguito Esami), organizzati da uno o più CER, su scala regionale o interregionale, ed equiparati
a Corsi di 2° livello. Questi Esami devono avere cadenza periodica (almeno triennale); ove ciò non fosse possibile su scala regionale, sarà necessario prevederne l’organizzazione in un ambito
territorialmente più vasto. In ogni caso l’organizzazione di un Esame è subordinata alla presenza di almeno due IT convocati da altre Regioni. Le sole Isole sono esentate dall’osservanza di
quest’ultima regola, purché coinvolgano nell’organizzazione almeno due IT provenienti da province le cui Scuole non presentino candidati per la qualifica o che ne presentino il minor numero. Al
termine delle prove pratiche e scritte e dei colloqui orali, l’idoneità degli IT e degli AI è accertata dal CR, di concerto con la Commissione Esaminatrice formata dall’insieme degli Istruttori
presenti in veste di docenti/esaminatori e da lui convocati. Nella valutazione finale si terrà conto, previa verifica, anche dei dati risultanti dal curriculum presentato dalla Scuola o dal
Gruppo di appartenenza. L’esito dell’Esame è comunicato per iscritto dal CR ai Direttori delle singole Scuole (o ai Presidenti dei singoli Gruppi) e al CNC, entro il termine massimo di 30 giorni
dalla data dell’Esame stesso. Contestualmente i nominativi degli IT e degli AI qualificati vengono inseriti dal CR nel Registro Regionale degli Istruttori e dal CEN in quello Nazionale. Agli
aspiranti IT e AI provenienti da Regioni diverse da quella in cui si tiene l’Esame, è richiesto un nulla osta firmato dal CR della Regione di provenienza in aggiunta al curriculum di attività. In
mancanza di tale nulla osta, l’iscrizione all’Esame non può essere ritenuta valida e anche l’eventuale qualifica, comunque conseguita senza aver presentato il documento, verrà ritenuta nulla.